Cariche Sociali
- Coordinatore - Muraro Tullio
- Tesoriere - Spinelli Giuseppe
- Responsabile Scuola Sicura - Colombo Antonio
- Responsabile Attrezzature - Di Giovanni Antonio
- Delegato al CCV LC - Bigoni Mosè
- Responsabile Operativo - Colombo Antonio
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Nibionno, già iscritto all’albo della Regione Lombardia, dal 27/05/2006 è anche iscritto ufficialmente al DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.
Uno degli obiettivi principali è la divulgazione nelle famiglie e nelle scuole per fornire consigli utili a come affrontare piccoli o grandi pericoli legati ai fenomeni naturali (Lezioni di SCUOLA SICURA presso la scuola elementare e la media di Costamasnaga).
Come prevenzione è importante tenere liberi gli alvei dei corsi d’acqua che attraversano il territorio.
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile interviene costantemente per liberare il torrente Bevera e la roggia di Tabiago da piante e vegetazione in esse cadute e tiene costantemente monitotrato il territorio.
Si invitano i cittadini a segnalare situazioni di pericolo direttamente all’ufficio tecnico comunale oppure
direttamente al telefono della Protezione Civile
L'attività tecnica è svolta partecipando alle esercitazioni periodiche.
Il Gruppo invita tutti i cittadini che volessero partecipare alle attività di Protezione Civile a prendere contatti con l'associazione.
- Indirizzo
Sede Amministrativa Piazza Caduti 2
Sede Operativa Pazza Martiri ( aperta il martedì sera ore 21-23 )
- Telefono
333 6179547
031 690626 ( uff. tecnico comunale )
. Fax 031 690100
- e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Notizie utili
Servizio di protezione civile
Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Nibionno è registrato dell’albo della Regione Lombardia e dal
27/05/2006 è ufficialmente iscritto al DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.
Alcune norme legislative della protezione civile
Legge nazionale del 24/02/1992 n° 225
Servizio nazionale di protezione civile ( Art.1 )E’ istituito il Servizio nazionale di protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita,i beni,gli insediamenti e l’ambiente dai danni e dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali,da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
Attività e compiti di protezione civile ( Art. 3 ).
- Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio,al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza connessa agli eventi calamitosi.
- La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi,alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
- La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o indurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
- Il soccorso consiste nell’attuazione degli eventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza.
- Il superamento dell’emergenza consiste unicamente nell’attuazione ,coordinata con gli organi istituzionali competenti ,delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
- Le attività di protezione civile devono armonizzarsi ,in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze ,con i programmi di tutela e risanamento del territorio.
Strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile. ( Art 11 comma 1 ).
Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale di protezione civile:
- il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile
- le Forze armate
- le Forze di polizia
- il Corpo forestale dello Stato
- i Servizi tecnici nazionali
- i gruppi di ricerca scientifica,l’Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca
- la Croce rossa italiana
- le strutture di Servizio sanitario nazionale
- le organizzazioni di volontariato
- il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI
)
Seguono le competenze delle regioni,delle province, del prefetto ( Art.li 12,13,14 ).
Competenze del comune e del sindaco. (Art. 15 comma 1, 3 , 4 ).
- Nell’ambito del quadro ordinarmentale di cui alla legge 8/06/1990, n 142 , in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.
- Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presedente della giunta regionale.
- Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza,coordinando i propri interventi con quelli dell’autorità comunale di protezione civile.
Volontariato (Art. 18 comma 1 e 2 ).
- Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all’attività di previsione,prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
- Al fine del comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
Vedere anche la Legge della regione Lombardia del22/05/2004 n° 16